Cosa dice la legge che regola il network marketing in Italia?

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Il network marketing è un’attività che esiste da diversi anni, sia in Italia che all’estero. Come per tutti i settori, è importante sapere cosa prevede la legge sul network marketing, per conoscere cosa è consentito fare e quali pratiche sono invece vietate.

In particolare, non esiste un quadro normativo che citi direttamente il network marketing, ma il riferimento è comunque la Legge n. 175 del 17 agosto 2005. La norma si applica a qualsiasi modalità di multilevel marketing, sia offline che online.

Nel dettaglio, la normativa di legge tutela i consumatori definendo una serie di divieti espliciti, rinforzando l’importanza di collaborare solo ed esclusivamente con aziende serie e affidabili. Scopriamo cosa prevede la Legge 173 del 2005 sul network marketing, per capire meglio come svolgere questa attività in modo conforme alla legge.

Cosa c’è dietro il network marketing: la Legge 173/2005

La legge sul multilevel marketing di riferimento per chi svolge questa attività, ossia la Legge 173/2005, si occupa della “Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali”.

Il titolo evidenzia subito l’obiettivo dei legislatori, ovvero proteggere i consumatori dagli schemi piramidali, un approccio illegale che nulla ha a che vedere con il network marketing svolto seriamente.

Il riferimento legislativo comprende in totale 7 articoli, quindi si tratta di una legge piuttosto semplice e sintetica. Ad ogni modo, comprende una serie di definizioni, divieti e specificazioni fondamentali per chi fa o vorrebbe fare network marketing.

Articolo 1

Il primo articolo della Legge 173/2005 fornisce una definizione della vendita a domicilio e stabilisce l’ambito di applicazione della legge. In particolare, è possibile estrapolare tre punti fondamentali:

  • la normativa non si applica all’offerta, sottoscrizione e propaganda a fini commerciali di prodotti e servizi finanziari, assicurativi e di tipo immobiliare;
  • la legge definisce la vendita diretta a domicilio come l’attività di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi realizzata presso il domicilio del consumatore, oppure nei locali in cui la persona si trova, anche in modo temporaneo, per motivi di lavoro, personali, studio, svago o intrattenimento;
  • specifica che l’incaricato alla vendita diretta a domicilio è colui che promuove la raccolta di ordinativi di acquisto presso consumatori privati per conto di un’azienda, in modo diretto o indiretto, operando come dipendente dell’impresa o in modo autonomo.

Articolo 2

Il secondo articolo contiene dei rimandi legislativi, in particolare al decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 intitolato “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”. Questa legge definisce dei principi relativi alla vendita al dettaglio e all’attività commerciale.

Articolo 3

Il terzo articolo della Legge 173 del 2005 è particolarmente interessante, in quanto stabilisce delle norme importanti sull’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio:

  • è necessario essere muniti di un tesserino di riconoscimento;
  • viene considerata un’attività di natura occasionale fino a 5.000 euro;
  • può essere esercitata senza vincolo di subordinazione tramite un contratto di agenzia, in maniera occasionale o abituale.

Articolo 4

L’articolo 4 disciplina il rapporto tra l’impresa affidante e l’incaricato alla vendita diretta a domicilio, in particolare definendo alcuni aspetti importanti sul compenso dell’incaricato:

  • a chi svolge questa attività come lavoratore dipendente si applica il contratto collettivo nazionale del lavoro relativo all’azienda;
  • l’attività svolta senza vincolo di subordinazione comporta l’applicazione degli accordi economici collettivi di settore;
  • l’impresa affidante, a prescindere dalla tipologia di inquadramento, non può obbligare l’incaricato all’acquisto di beni e servizi, in particolare i beni commercializzati dall’azienda e i servizi forniti dalla stessa;
  • il compenso dell’incaricato alla vendita diretta a domicilio è costituito dalle provvigioni sulle vendite eseguite, a seconda di quanto stabilito dal contratto tra l’impresa e l’incaricato.

Articolo 5

Con l’articolo 5 la Legge 173/2005 stabilisce il divieto alle forme di vendita piramidali e di giochi o catene, ossia quando l’incentivo economico principale è il reclutamento di altri soggetti invece della vendita di beni o servizi.

Articolo 6

Il sesto articolo definisce il divieto per l’incaricato di acquistare una certa quantità di beni dell’impresa affidante, qualora non sia possibile vendere tali beni o restituirli. Inoltre, prevede il divieto di acquisto di beni o materiale informativo o didattico, quando non risulta inerente all’attività svolta.

Articolo 7

L’ultimo articolo della Legge 173/2005 specifica le sanzioni applicate in caso di violazione della normativa. Nel dettaglio, la promozione e la realizzazione di forme di vendita piramidali e di giochi o catene di Sant’Antonio comporta l’arresto da 6 mesi a 1 anno, oppure una sanzione pecuniaria da 100.000 euro fino a 600.000 euro.

Le imprese che non rispettano gli obblighi sul rapporto con gli incaricati alla vendita diretta a domicilio, invece, sono passibili di una sanzione amministrativa da 1.500 euro fino a un massimo di 5.000 euro.

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Legge 173 del 2005: gli aspetti fiscali

Premesso che abbiamo già approfondito la tassazione nel network marketing in un altro articolo, per completare l’assunto è importante ribadire alcune informazioni di natura fiscale definiti dalla normativa di legge. Innanzitutto, nel network marketing il regime forfettario non è consentito, poiché per i venditori a domicilio esiste già un regime fiscale agevolato dedicato.

Secondo quanto previsto dalla Legge 173/2005, è possibile esercitare l’attività di network marketing senza partita IVA, purché svolta in modo occasionale e fino a un importo di 5.000 netti o 6.410,26 euro lordi l’anno. In questo caso bisogna considerare una ritenuta del 23%, calcolata non sull’intero ammontare del fatturato ma su una quota del 78%.

In caso contrario, è necessario aprire la partita IVA per regolarizzare la propria posizione fiscale, oltre all’obbligo di emettere fattura elettronica per tutte le provvigioni realizzare e al versamento dell’IVA in base al regime fiscale di riferimento. In queste circostanze, il supporto di un commercialista per il network marketing permette di individuare la soluzione migliore e conforme alle normative di legge.

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Chi non può fare network marketing?

Le leggi italiane pongono alcune restrizioni per chi vuole fare network marketing. Questa attività non può essere esercitata da alcune categorie di persone:

  • minorenni;
  • persone con pendenze penali;
  • professionisti iscritti a un albo professionale;
  • dipendenti pubblici se lavorano oltre la metà della ore settimanali;
  • medici iscritti all’ordine;
  • militari, vigili del fuoco, dirigenti pubblici e forze di polizia.

Naturalmente esistono delle eccezioni, ad esempio per il personale dei vigili del fuoco in possesso di un’apposita autorizzazione che svolge il network marketing come attività occasionale. Tuttavia, in questi casi è opportuno contattare un esperto in materia, per essere sicuri di operare in modo conforme alla legge.

NWG Italia: il network marketing dell’energia rinnovabile

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Il consulente energetico è una figura sempre più richiesta al giorno d’oggi, un settore in forte crescita in grado di offrire importanti opportunità professionali ed economiche. Ad ogni energy broker NWG Italia mette a disposizione un supporto completo, dalla formazione continua tra cui la Scuola per Networker, fino a un portale dedicato per la rete di vendita e agli aggiornamenti settimanali sul mercato dell’energia per lavorare in autonomia e ottimizzare la produttività.