Installazione dell’impianto fotovoltaico in zona vincolata

La realizzazione di un impianto fotovoltaico rientra tra gli interventi di edilizia libera (DPR 380/2001 e DM 2 aprile 2018), quindi in genere non è necessario richiedere permessi per installare i pannelli solari fotovoltaici sul tetto di un edificio.

Tuttavia, i permessi sono necessari in caso di installazione del fotovoltaico con vincolo paesaggistico, ossia se l’impianto viene realizzato in un’area vincolata, dove sussistono dei vincoli speciali a tutela del paesaggio, ad esempio un edificio vincolato situato in un centro storico.

Il recente aggiornamento normativo, però, ha eliminato alcune restrizioni, che persistono soltanto in caso di vincoli delle Belle Arti. Facciamo chiarezza analizzando nel dettaglio quali sono le autorizzazioni per il fotovoltaico in zona a vincolo paesaggistico, sia per l’installazione dei moduli fotovoltaici sul tetto che a terra.

Come funziona l’autorizzazione paesaggistica per il fotovoltaico

Quando si vogliono effettuare dei lavori edilizi in zone e immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, bisogna richiedere un’apposita autorizzazione al Comune o alla Regione. Questo permesso è disciplinato dal D.Lgs. 42/04, ovvero il Codice dei Beni Culturali, dove viene specificato l’obbligo di ottenere l’autorizzazione anche per l’installazione di un impianto fotovoltaico in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Si tratta di zone come i territori costieri, i parchi e le riserve naturali, i centri storici e le aree di interesse archeologico. Il processo di autorizzazione paesaggistica è composto da diverse fasi:

  • avvio dell’istruttoria con la presentazione dell’istanza all’amministrazione di riferimento;
  • invio della documentazione dall’amministrazione alla Soprintendenza entro 40 giorni;
  • entro 45 giorni la Soprintendenza deve esprimere un parere vincolante;
  • la Soprintendenza può comunicare parere negativo tramite un apposito preavviso motivato, con la possibilità di presentare delle osservazioni entro 10 giorni;
  • l’amministrazione rilascia il permesso o nega l’autorizzazione entro 20 giorni.
fotovoltaico e vincolo paesaggistico

Le novità di legge sul fotovoltaico con vincolo paesaggistico 2022/23

Per agevolare la transizione energetica verso le fonti rinnovabili, il decreto Energia (DL 17/2022) ha introdotto la liberalizzazione per l’installazione di impianti fotovoltaici fino a 200 kW. Oggi, dunque, è possibile realizzare questi impianti in edilizia libera, esclusivamente inviando la Comunicazione Unica secondo il modello definito dall’apposito decreto sul fotovoltaico del MiTE, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

In pratica, dopo l’aggiornamento normativo è possibile installare impianti fotovoltaici in edilizia libera anche nei centri storici, ma solo in zone non soggette a vincolo. Questa misura comprende interventi di modifica, connessione e potenziamento dell’impianto, ma vale solo per il montaggio dei pannelli fotovoltaici sul tetto e non per gli impianti a terra che prevedono il consumo di suolo.

Al contrario, sono necessarie le autorizzazioni comunali per l’installazione di un impianto fotovoltaico negli immobili vincolati, ovvero nelle aree e degli edifici soggetti a vincolo paesaggistico secondo provvedimento amministrativo.

L’esenzione paesaggistica per il fotovoltaico

Tra le novità entrate in vigore sul fotovoltaico ci sono alcuni interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, sia in caso di immobili vincolati che di edifici situati in centro storico:

  • pannelli fotovoltaici integrati nella copertura;
  • invisibilità dell’impianto dai punti panoramici e dalle zone pubbliche esterne;
  • copertura realizzata con materiali che rispettano la tradizione locale (ad esempio i tetti con le tegole).

Fotovoltaico a terra in vincolo paesaggistico

Con la Legge Aiuti-bis (DL 115/2022) sono state introdotte delle novità sull’installazione di impianti fotovoltaici a terra, nel dettaglio per quelli nelle strutture turistiche dei centri storici e nelle zone tutelate.

In queste circostanze basta usare la DILA, la Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata, purché sia possibile provare che gli impianti non saranno visibili dagli spazi esterni pubblici delle vicinanze. Si tratta di una semplificazione burocratica per il fotovoltaico nelle zone di interesse pubblico come parchi, ville e giardini di alto valore tradizionale ed estetico.

Quali sono le aree idonee per il fotovoltaico?

Attraverso il Decreto Energia (DL 17/2022) sono state ampliate le aree idonee al fotovoltaico, che ad oggi sono:

  • siti in cui sono già presenti impianti fotovoltaici sui quali è possibile realizzare interventi di potenziamento o modifica senza alterare l’area occupata;
  • aree agricole con distanza massima di 300 metri da aree industriali, commerciali e artigianali;
  • aree interne di impianti industriali e zone agricole il cui perimetro non disti più di 300 metri dall’impianto;
  • zone adiacenti le autostrade entro 150 metri.

Il Decreto Aiuti (DL 50/2022) ha esteso l’idoneità anche alle aree che non rientrano nella fascia di rispetto del perimetro dei beni tutelati, pari a 1 chilometro per gli impianti fotovoltaici. Sono incluse anche le pertinenze dell’edificio, ad esempio in caso di pergola fotovoltaica con vincolo paesaggistico.

Quando non si possono mettere i pannelli fotovoltaici?

Se l’edificio o la zona sono interessati da un vincolo paesaggistico, e non è possibile usufruire di agevolazioni speciali, è necessario richiedere l’autorizzazione paesaggistica. Come abbiamo visto, bisogna inviare la richiesta all’ente pubblico, il quale gira la domanda alla Soprintendenza che esprime entro 45 giorni un parere obbligatorio e vincolante.

Se il parere è negativo è possibile presentare delle osservazioni, oppure rivolgersi al TAR e fare ricorso contro la decisione della Soprintendenza. In questi casi, la legittimità del diniego è legata al rischio di compromissione della zona protetta e soggetta a vincolo, ad esempio qualora l’impianto produca una dissonanza o un’alterazione fuori scala del paesaggio.

In particolare, non si possono mettere i pannelli fotovoltaici quando l’intervento modifica l’aspetto esteriore della zona circostante, arrecando un danno all’area vincolata. Per il rifiuto, dunque, non basta la visibilità dell’impianto, ma quest’ultimo deve pregiudicare la natura estetica di un’area paesaggisticamente vincolata. 

La soluzione migliore in queste situazioni è rivolgersi a professionisti specializzati, per usufruire di un supporto a 360° per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e di un’assistenza completa che include anche la richiesta e la gestione dei permessi e delle autorizzazioni necessarie per ogni progetto

Inoltre, è importante scegliere prodotti innovativi e in grado di fornire prestazioni energetiche elevate, come i pannelli solari fotovoltaici di nuova generazione di NWG Italia, per sfruttare appieno le potenzialità di questa tecnologia green attraversi un impianto fotovoltaico ad alto rendimento, con o senza accumulo.